Giovedì, dopo l'uscita del DPCM del 3 novembre 2020, basandoci su quanto dichiarato dal massimo Ente che rappresenta noi ciclisti, la Federazione Ciclistica Italiana, abbiamo scritto che nelle zone rosse si può andare in bici solo all'interno dei confini comunali.
Oggi però, venerdì 6 novembre, primo giorno di lockdown nelle zone rosse, in molti ci hanno segnalato un'intervista fatta da CiaoComo.it a Alessandro Fermi, Presidente del consiglio della regione Lombardia. Quest'ultimo al minuto 18:10 dice espressamente un'altra cosa: si può uscire dal proprio Comune ad allenarsi in bici. "L'attività sportiva è consentita senza limiti, non c'è scritto che debba essere svolta all'interno del proprio Comune."
Chi ha ragione, la FCI oppure il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia?
Andiamo a rileggere il paragrafo incriminato: É consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Le interpretazioni sono due:
1) C'è scritto: È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Non c'è scritto che non si può uscire dal proprio comune. Quindi si può uscire in bici pedalando anche nei territori dei paesi limitrofi. In pratica per i ciclisti non cambierebbe niente rispetto a prima.
2) É vero che non c'è scritto espressamente ma è sottinteso visto che sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all'interno dello stesso e all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un Comune all'altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Quindi si può pedalare solo all'interno del proprio Comune.
Sabato 7 novembre sul sito del Comune di Lecco (Lombardia) il Sindaco Mauro Gattinoni ha creato una news ad hoc sull'argomento. Vi sintetizziamo quello che c'è scritto:
Lettera ai cittadini da parte di tutti i sindaci della provincia di Lecco sull'applicazione del Dpcm 3 novembre 2020. Dopo aver avuto una interlocuzione con la Prefettura di Lecco direttamente nella persona del Prefetto Dott. De Rosa, a seguito dell'emanazione della circolare da parte del Capo di Gabinetto del Ministero della Salute in data odierna, preciso che, salvo il divieto assoluto di oltrepassare i confini geografici del proprio Comune di residenza:
- l'attività sportiva, intendendo per tale attività, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la corsa, l'uso della bicicletta (ma anche il trekking o il nordik walking), può essere svolta anche lontano dalla propria abitazione ma comunque entro e non oltre i limiti del proprio Comune di residenza.
- Preciso che tutte queste attività consentite debbono essere svolte esclusivamente in forma individuale.
- La passeggiata in montagna è vietata, non rientrando in nessuna di queste condizioni.
La news completa: LINK
PRECISAZIONI DIPARTIMENTO DELLO SPORT PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Sabato poi è intervenuto il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con una serie di precisazioni che potete leggere QUI. Riguardano anche le zone GIALLA e ARANCIONE, leggete con molta attenzione.
Il fatto che il DPCM non chiarisca esplicitamente se ci sono limitazioni o meno è problematico perché chi come noi non vuole abbandonare la sua routine di allenamento, ma allo stesso tempo vuole anche rispettare le regole e si trova in grande difficoltà.
Le precisazioni del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sembrano chiare per le zone ARANCIO e GIALLE ma non per quella ROSSA. C'è sempre la frase generica: L'attività sportiva è possibile solo all'aperto e in forma individuale. Non c'è scritto: l'attività sportiva non si potrà svolgere al di fuori del proprio Comune di residenza.
VALLE D'AOSTA - SOLO NEL PROPRIO COMUNE
L'ordinanza N. 483 del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta del 6 novembre 2020 è chiarissima, già al punto 2 tratta l'argomento che interessa noi ciclisti ma anche tutte le persone che praticano attività sportiva:
- L'attività sportiva è svolta esclusivamente in forma individuale o con congiunti ovvero, nel rispetto della distanze di almeno due metri, come accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti, al di fuori delle vie principali dei centri abitati e preferibilmente nelle strade e percorsi secondari e su sentieri segnalati situati ad altitudine inferiore a duemila metri sul livello del mare, evitando ogni assembramento e in ogni caso senza spostamento dal Comune di residenza, domicilio o abitazione. É vietata su tutto il territorio la pratica venatoria.
La circolare nella sua interezza: LINK (download PDF)